Guida completa alla sanificazione e disinfezione: domande frequenti
Costo disinfestazione: preventivo personalizzato
Disinfestami Adesso 365
Il costo di una disinfestazione professionale dipende da vari fattori:
tipologia di ambiente da trattare (sito industriale, appartamento singolo,
condominio, ecc.);
caratteristiche dell'ambiente infestato;
livello di gravità dell'infestazione;
estensione dell'area da trattare;
tempo necessario per effettuale il trattamento (un ciclo completo efficace include
almeno 3 interventi).
Facciamo due conti.
Mediamente, il costo di un singolo intervento va da 90 euro (per ambienti di piccole dimensioni) a 300 euro (per aree più estese). L'importo variabile deve essere moltiplicato per 3 interventi necessari per un ciclo completo ed efficace rispettando i tempi di schiusa delle uova.
È indubbiamente una spesa notevole.
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Il numero di telefono verificato è 329 1096204
Quali sono gli Orari di Apertura per Disinfestazione Disinfestami Adesso 365 24/24 7gg7?
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Sanificazione e disinfezione che differenza c’è?
Chiariamo da subito che i processi di sanificazione e i processi di disinfezione sono due processi differenti e con finalità differenti.
La “disinfezione” è un complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni, si tratta quindi di un processo mirato spesso ad una specifica classe di microrganismi e quindi necessita di prodotti specifici. La pulizia e disinfezione peraltro può essere effettuata direttamente ed in autonomia interna da parte delle Imprese e delle strutture operative e commerciali in fase di riapertura e di prosecuzione.La “sanificazione” è invece un complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore. Si tratta quindi di un processo più generale e che richiama un ventaglio complesso di attività (tra cui si può trovare anche la disinfezione) con scopi specifici ed il cui obiettivo generale è il miglioramento delle condizioni igienico/sanitarie. Di solito il piano previsto si colloca come protocollo integrativo al DVR aziendale.
I processi di sanificazione generalmente consistono in una successione di azioni prima di pulizia e quindi di disinfezione e/o disinfestazione, eseguibili sia da Imprese di pulizia che da Imprese di Disinfestazione e Derattizzazione, e sono erogabili soltanto dalle Imprese regolarmente iscritte alla competente Camera di Commercio, nel Registro provinciale delle Imprese istituito dalla Legge 82/1994 e dal D.M. 274/1997 per le singole specifiche attività alle lettere c-d-e.
Interventi più complessi che prevedono lo studio di un vero e proprio piano (da integrare al DVR), l’elaborazione di un programma di intervento, l’applicazione di alcuni prodotti attraverso attrezzature specifiche rientrano nelle caratteristiche della “sanificazione” e non possono logicamente essere attuate dalle aziende autonomamente
E’ obbligatoria la sanificazione covid19?
NO; non vi è l’obbligatorietà generale per legge di una sanificazione covid19 preventiva ma ogni operatore deve eseguire una corretta analisi dei rischi interna per definire, sulla base delle normative cogenti nonché la propria struttura interna, la necessità o meno di effettuare una sanificazione preventiva dei propri ambienti. Inoltre è necessario ricordare i riferimenti riportati nel documento promosso dall’ INAIL “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” il quale cita:
“Sarebbe opportuno, soprattutto nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, prevedere, alla riapertura, una sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. In ogni caso va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica.
Anche il DPCM del 26 aprile 2020“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, relativamente alla pulizia e sanificazione degli ambienti di cui all’allegato 6 punto 4 fa riferimento alla necessità di assicurare operazioni di pulizia e sanificazione dei locali e degli ambienti e delle postazioni di lavoro, aree comuni e di svago. In particolare:
“L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.”“Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.”
In linea esemplificativa riportiamo le indicazioni di base per le attività di pulizia e sanificazione.
ATTENZIONE: queste specifiche devono essere contestualizzate alle realtà aziendale e vanno definite in base al proprio analisi dei rischi.
Con quale frequenza deve essere eseguita una sanificazione?
La periodicità ed il numero degli interventi richiesti, come indicato all’allegato 5 punto 2 del DPCM 10.04.2020, comporta un impegno massiccio e continuo, di carattere eccezionale e temporaneo. Le eventuali società che eseguono questo tipo di attività devono essere regolarmente registrate ed è importante che il richiedente sia a conoscenza dei requisiti di base per poter operare una scelta consapevole e corretta davanti alla moltitudine di improvvisatori.
A sanificazione effettuata si deve compilare una certificazione?
A livello internazionale il termine “certificazione” identifica un processo di controllo rispetto ad uno standard condiviso che termina con il rilascio di un documento ufficiale da parte di un organismo terzo o accreditato allo scopo. In tal senso il rilascio di una qualsiasi certificazione deve rispettare il principio di indipendenza e terzietà, quindi la medesima azienda che esegue una sanificazione non può rilasciare anche la certificazione della stessa. Invece è più ragionevole che ogni azienda che richiede o esegua direttamente un’attività di sanificazione dei propri locali deve darne evidenza oggettiva. In caso di attività esternalizzata deve essere richiesta copia dei documenti di avvenuta sanificazione indicanti almeno i seguenti dati:
Ragione sociale e dati generali dell’azienda incaricataData dell’attivitàModalità e locali interessatiProdotti utilizzatiMisure di controllo per i possibili residualiFirma del responsabile tecnico che ha eseguito il trattamento
La documentazione dell’evidenza dei trattamenti è da esibirsi in caso di controllo ufficiale da parte degli OdC ufficiali.
Investimento necessario per la sanificazione.
per prima cosa devo qualificare il fornitore e capire se è in grado di mantenere la promessa. Tantissime aziende di pulizie si stanno proponendo per questo servizio molto meglio pagato.